Glossario doganale

A

  • Accise

    Le accise sono delle imposte indirette sulla cessione o sull’utilizzo di determinati prodotti. Si tratta generalmente di un importo stabilito in funzione dell’unità di misura del prodotto (es. per kg, per hl, per grado alcolico) o in funzione del quantitativo (es. 1000 pezzi).


  • AELS

    L’Associazione europea di libero scambio è un’associazione di Stati che mira a stabilire una zona di libero scambio in Europa. I paesi membri sono:

    • Svizzera
    • Liechtenstein
    • Norvegia
    • Islanda

  • Ammissione temporanea

    Importazione temporanea di merci che sono destinate a essere riesportate, per un utilizzo specifico, senza sottoporle a modifiche.

C

  • CITES

    La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, conosciuta con la sigla CITES o come Convenzione di Washington, è un accordo internazionale fra Stati, finalizzato a far sì che il commercio internazionale degli esemplari di piante e animali selvatici non minacci la sopravvivenza delle specie a cui appartengono.


  • Codice doganale dell’Unione (CDU)

    Ha sostituito il Codice doganale comunitario (CDC) in data 01/05/2016 ed è applicabile a tutti i 28 Stati membri dell’UE.

D

  • Dazi

    I dazi sono imposte calcolate sul valore doganale della merce al momento dell’importazione. Tutte le merci sono classificate secondo una nomenclatura doganale specifica, che attribuisce ad ogni merce un tasso di dazio. I dazi possono essere ridotti o non esigibili nel caso della concessione di una preferenza tariffaria.


  • Decisione di imposizione elettronica (IMe)

    È un giustificativo dell’imposizione rilasciato dall’Amministrazione federale doganale in Svizzera, una volta che la dichiarazione in dogana sia stata accettata dall’ufficio doganale di entrata o di uscita.
    Nel caso delle esportazioni, è la cosiddetta «IMe all’esportazione».
    Nel caso delle importazioni, si tratta della dichiarazione di imposizione elettronica dazio (IMDe) e della dichiarazione di imposizione elettronica IVA (IMIe).


  • Dichiarazione di origine in fattura

    È un documento giustificativo dell’origine preferenziale di una merce, indicata in fattura, in una bolla di consegna o in qualsiasi altro documento commerciale, attestante l’identificazione delle merci.


  • Dichiarazione di scambio di beni (Intrastat)

    È un documento doganale comunitario, destinato a informare la dogana nazionale circa lo scambio di beni intracomunitari (nell’area dell’Unione europea). Questa dichiarazione permette alla dogana di stabilire le statistiche del commercio estero (fra introduzioni e spedizioni), di garantire il rispetto della normativa sull’IVA e di contrastare i traffici fraudolenti. È una dichiarazione mensile.

E

  • EUR1

    Certificazione di origine della merce vistata dalla dogana del paese di esportazione, che permette all’importatore di beneficiare di dazi ridotti o dell’esenzione dai dazi su tale merce. Il tasso di dazio dipende dalla validità dell’EUR1 e dagli accordi di libero scambio esistenti tra due paesi.

F

  • Fattura proforma

    È un documento che non ha alcun valore legale né contabile. Può essere utilizzato per stimare il valore di una merce e unicamente per operazioni che non prevedono pagamenti (es. invio di campioni).

I

  • Incoterms (International COmmercial Terms)

    Sono le regole che servono a definire i diritti e i doveri degli acquirenti e dei cedenti coinvolti negli scambi nazionali e internazionali. La versione più recente di queste regole è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 (Incoterms 2020).

N

  • Nomenclatura combinata

    È il sistema di codifica e designazione delle merci.


  • Nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS)

    L’NCTS permette la raccolta e la trasmissione automatizzate dei documenti di transito tra gli operatori economici e gli uffici doganali alla partenza, al passaggio e all’arrivo delle merci.

O

  • Operatore economico autorizzato (OEA)

    È lo status mediante il quale un’azienda stipula un accordo di partenariato con la dogana. L’azienda ottiene, sul piano internazionale, il riconoscimento dello status di impresa affidabile rispetto ad altre imprese. L’OEA usufruisce di diverse facilitazioni doganali.

P

  • Perfezionamento

    Il regime speciale del perfezionamento (attivo o passivo) permette a un’azienda di importare o esportare temporaneamente dei prodotti destinati a una lavorazione, una trasformazione o una riparazione.

R

  • Regimi speciali

    I regimi speciali permettono di importare nell’Unione europea (UE) delle merci di provenienza extracomunitaria con sospensione dei dazi, dell’IVA e delle misure di politica commerciale, al fine di stoccarle, utilizzarle o trasformarle prima di riesportarle fuori dal territorio della UE o di immetterle sul mercato europeo. Oltre al transito, i regimi speciali sono cinque: ammissione temporanea, uso finale, deposito doganale e zone franche, perfezionamento attivo e perfezionamento passivo.

S

  • Sdoganamento centralizzato

    Previsto dall’articolo 179 del CDU, lo sdoganamento centralizzato permette la dissociazione dei flussi fisici e dei flussi documentali delle merci (import/export). La dichiarazione di una merce può essere effettuata in un ufficio (Ufficio di dichiarazione) e presentata in un altro ufficio (Ufficio di presentazione).

T

  • IVA

    Tutte le merci, una volta importate, sono soggette a IVA. Questa imposta viene calcolata sulla base imponibile dell’IVA e il suo tasso corrisponde al tasso del paese d’importazione. L’IVA può essere ridotta per alcune categorie di prodotti o sospesa o autoliquidata per alcune imprese.

U

  • Unione doganale

    Fusione di due o più territori doganali, con conseguente: (art. XXIV del GATT e art. 23 del Trattato CE)

    • eliminazione dei dazi e delle imposte equivalenti tra i membri dell’unione;
    • introduzione di una tariffa doganale comune e di regole comuni in materia commerciale per gli scambi commerciali essenziali con i paesi non membri dell’unione.

V

  • Valore in dogana

    È il valore di base utilizzato, nelle operazioni di import/export, per calcolare le imposte e i diritti relativi alla transazione (dazi, IVA, diritto antidumping, ecc.). Per le importazioni nella UE, il valore in dogana corrisponde al valore della merce al momento del suo ingresso in territorio comunitario. Per le esportazioni, il valore in dogana corrisponde al valore della merce al momento della sua uscita dal territorio comunitario.


  • Valore statistico

    Come indica il nome, si tratta di un valore che serve a fini statistici per le dogane europee. Per le importazioni, si tratta del valore della merce al momento del suo ingresso al valico frontaliero del paese di importazione. Supponiamo, per esempio, che una merce venga importata in Germania attraverso il porto di Anversa in Belgio. Il valore statistico sarà il valore della merce al momento della sua entrata alla frontiera tra Belgio e Germania. Per le esportazioni, il valore statistico sarà quello corrispondente al valico di uscita dal territorio.

    Di conseguenza, valore e valore statistico possono coincidere quando una merce viene sdoganata direttamente nell’ufficio doganale di entrata del paese di importazione.

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  • Accise

    Le accise sono delle imposte indirette sulla cessione o sull’utilizzo di determinati prodotti. Si tratta generalmente di un importo stabilito in funzione dell’unità di misura del prodotto (es. per kg, per hl, per grado alcolico) o in funzione del quantitativo (es. 1000 pezzi).


  • AELS

    L’Associazione europea di libero scambio è un’associazione di Stati che mira a stabilire una zona di libero scambio in Europa. I paesi membri sono:

    • Svizzera
    • Liechtenstein
    • Norvegia
    • Islanda

  • Ammissione temporanea

    Importazione temporanea di merci che sono destinate a essere riesportate, per un utilizzo specifico, senza sottoporle a modifiche.

C

  • CITES

    La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, conosciuta con la sigla CITES o come Convenzione di Washington, è un accordo internazionale fra Stati, finalizzato a far sì che il commercio internazionale degli esemplari di piante e animali selvatici non minacci la sopravvivenza delle specie a cui appartengono.


  • Codice doganale dell’Unione (CDU)

    Ha sostituito il Codice doganale comunitario (CDC) in data 01/05/2016 ed è applicabile a tutti i 28 Stati membri dell’UE.

D

  • Dazi

    I dazi sono imposte calcolate sul valore doganale della merce al momento dell’importazione. Tutte le merci sono classificate secondo una nomenclatura doganale specifica, che attribuisce ad ogni merce un tasso di dazio. I dazi possono essere ridotti o non esigibili nel caso della concessione di una preferenza tariffaria.


  • Decisione di imposizione elettronica (IMe)

    È un giustificativo dell’imposizione rilasciato dall’Amministrazione federale doganale in Svizzera, una volta che la dichiarazione in dogana sia stata accettata dall’ufficio doganale di entrata o di uscita.
    Nel caso delle esportazioni, è la cosiddetta «IMe all’esportazione».
    Nel caso delle importazioni, si tratta della dichiarazione di imposizione elettronica dazio (IMDe) e della dichiarazione di imposizione elettronica IVA (IMIe).


  • Dichiarazione di origine in fattura

    È un documento giustificativo dell’origine preferenziale di una merce, indicata in fattura, in una bolla di consegna o in qualsiasi altro documento commerciale, attestante l’identificazione delle merci.


  • Dichiarazione di scambio di beni (Intrastat)

    È un documento doganale comunitario, destinato a informare la dogana nazionale circa lo scambio di beni intracomunitari (nell’area dell’Unione europea). Questa dichiarazione permette alla dogana di stabilire le statistiche del commercio estero (fra introduzioni e spedizioni), di garantire il rispetto della normativa sull’IVA e di contrastare i traffici fraudolenti. È una dichiarazione mensile.

E

  • EUR1

    Certificazione di origine della merce vistata dalla dogana del paese di esportazione, che permette all’importatore di beneficiare di dazi ridotti o dell’esenzione dai dazi su tale merce. Il tasso di dazio dipende dalla validità dell’EUR1 e dagli accordi di libero scambio esistenti tra due paesi.

F

  • Fattura proforma

    È un documento che non ha alcun valore legale né contabile. Può essere utilizzato per stimare il valore di una merce e unicamente per operazioni che non prevedono pagamenti (es. invio di campioni).

I

  • Incoterms (International COmmercial Terms)

    Sono le regole che servono a definire i diritti e i doveri degli acquirenti e dei cedenti coinvolti negli scambi nazionali e internazionali. La versione più recente di queste regole è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 (Incoterms 2020).

N

  • Nomenclatura combinata

    È il sistema di codifica e designazione delle merci.


  • Nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS)

    L’NCTS permette la raccolta e la trasmissione automatizzate dei documenti di transito tra gli operatori economici e gli uffici doganali alla partenza, al passaggio e all’arrivo delle merci.

O

  • Operatore economico autorizzato (OEA)

    È lo status mediante il quale un’azienda stipula un accordo di partenariato con la dogana. L’azienda ottiene, sul piano internazionale, il riconoscimento dello status di impresa affidabile rispetto ad altre imprese. L’OEA usufruisce di diverse facilitazioni doganali.

P

  • Perfezionamento

    Il regime speciale del perfezionamento (attivo o passivo) permette a un’azienda di importare o esportare temporaneamente dei prodotti destinati a una lavorazione, una trasformazione o una riparazione.

R

  • Regimi speciali

    I regimi speciali permettono di importare nell’Unione europea (UE) delle merci di provenienza extracomunitaria con sospensione dei dazi, dell’IVA e delle misure di politica commerciale, al fine di stoccarle, utilizzarle o trasformarle prima di riesportarle fuori dal territorio della UE o di immetterle sul mercato europeo. Oltre al transito, i regimi speciali sono cinque: ammissione temporanea, uso finale, deposito doganale e zone franche, perfezionamento attivo e perfezionamento passivo.

S

  • Sdoganamento centralizzato

    Previsto dall’articolo 179 del CDU, lo sdoganamento centralizzato permette la dissociazione dei flussi fisici e dei flussi documentali delle merci (import/export). La dichiarazione di una merce può essere effettuata in un ufficio (Ufficio di dichiarazione) e presentata in un altro ufficio (Ufficio di presentazione).

T

  • IVA

    Tutte le merci, una volta importate, sono soggette a IVA. Questa imposta viene calcolata sulla base imponibile dell’IVA e il suo tasso corrisponde al tasso del paese d’importazione. L’IVA può essere ridotta per alcune categorie di prodotti o sospesa o autoliquidata per alcune imprese.

U

  • Unione doganale

    Fusione di due o più territori doganali, con conseguente: (art. XXIV del GATT e art. 23 del Trattato CE)

    • eliminazione dei dazi e delle imposte equivalenti tra i membri dell’unione;
    • introduzione di una tariffa doganale comune e di regole comuni in materia commerciale per gli scambi commerciali essenziali con i paesi non membri dell’unione.

V

  • Valore in dogana

    È il valore di base utilizzato, nelle operazioni di import/export, per calcolare le imposte e i diritti relativi alla transazione (dazi, IVA, diritto antidumping, ecc.). Per le importazioni nella UE, il valore in dogana corrisponde al valore della merce al momento del suo ingresso in territorio comunitario. Per le esportazioni, il valore in dogana corrisponde al valore della merce al momento della sua uscita dal territorio comunitario.


  • Valore statistico

    Come indica il nome, si tratta di un valore che serve a fini statistici per le dogane europee. Per le importazioni, si tratta del valore della merce al momento del suo ingresso al valico frontaliero del paese di importazione. Supponiamo, per esempio, che una merce venga importata in Germania attraverso il porto di Anversa in Belgio. Il valore statistico sarà il valore della merce al momento della sua entrata alla frontiera tra Belgio e Germania. Per le esportazioni, il valore statistico sarà quello corrispondente al valico di uscita dal territorio.

    Di conseguenza, valore e valore statistico possono coincidere quando una merce viene sdoganata direttamente nell’ufficio doganale di entrata del paese di importazione.

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A

  • Accise

    Le accise sono delle imposte indirette sulla cessione o sull’utilizzo di determinati prodotti. Si tratta generalmente di un importo stabilito in funzione dell’unità di misura del prodotto (es. per kg, per hl, per grado alcolico) o in funzione del quantitativo (es. 1000 pezzi).


  • AELS

    L’Associazione europea di libero scambio è un’associazione di Stati che mira a stabilire una zona di libero scambio in Europa. I paesi membri sono:

    • Svizzera
    • Liechtenstein
    • Norvegia
    • Islanda

  • Ammissione temporanea

    Importazione temporanea di merci che sono destinate a essere riesportate, per un utilizzo specifico, senza sottoporle a modifiche.

C

  • CITES

    La Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, conosciuta con la sigla CITES o come Convenzione di Washington, è un accordo internazionale fra Stati, finalizzato a far sì che il commercio internazionale degli esemplari di piante e animali selvatici non minacci la sopravvivenza delle specie a cui appartengono.


  • Codice doganale dell’Unione (CDU)

    Ha sostituito il Codice doganale comunitario (CDC) in data 01/05/2016 ed è applicabile a tutti i 28 Stati membri dell’UE.

D

  • Dazi

    I dazi sono imposte calcolate sul valore doganale della merce al momento dell’importazione. Tutte le merci sono classificate secondo una nomenclatura doganale specifica, che attribuisce ad ogni merce un tasso di dazio. I dazi possono essere ridotti o non esigibili nel caso della concessione di una preferenza tariffaria.


  • Decisione di imposizione elettronica (IMe)

    È un giustificativo dell’imposizione rilasciato dall’Amministrazione federale doganale in Svizzera, una volta che la dichiarazione in dogana sia stata accettata dall’ufficio doganale di entrata o di uscita.
    Nel caso delle esportazioni, è la cosiddetta «IMe all’esportazione».
    Nel caso delle importazioni, si tratta della dichiarazione di imposizione elettronica dazio (IMDe) e della dichiarazione di imposizione elettronica IVA (IMIe).


  • Dichiarazione di origine in fattura

    È un documento giustificativo dell’origine preferenziale di una merce, indicata in fattura, in una bolla di consegna o in qualsiasi altro documento commerciale, attestante l’identificazione delle merci.


  • Dichiarazione di scambio di beni (Intrastat)

    È un documento doganale comunitario, destinato a informare la dogana nazionale circa lo scambio di beni intracomunitari (nell’area dell’Unione europea). Questa dichiarazione permette alla dogana di stabilire le statistiche del commercio estero (fra introduzioni e spedizioni), di garantire il rispetto della normativa sull’IVA e di contrastare i traffici fraudolenti. È una dichiarazione mensile.

E

  • EUR1

    Certificazione di origine della merce vistata dalla dogana del paese di esportazione, che permette all’importatore di beneficiare di dazi ridotti o dell’esenzione dai dazi su tale merce. Il tasso di dazio dipende dalla validità dell’EUR1 e dagli accordi di libero scambio esistenti tra due paesi.

F

  • Fattura proforma

    È un documento che non ha alcun valore legale né contabile. Può essere utilizzato per stimare il valore di una merce e unicamente per operazioni che non prevedono pagamenti (es. invio di campioni).

I

  • Incoterms (International COmmercial Terms)

    Sono le regole che servono a definire i diritti e i doveri degli acquirenti e dei cedenti coinvolti negli scambi nazionali e internazionali. La versione più recente di queste regole è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 (Incoterms 2020).

N

  • Nomenclatura combinata

    È il sistema di codifica e designazione delle merci.


  • Nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS)

    L’NCTS permette la raccolta e la trasmissione automatizzate dei documenti di transito tra gli operatori economici e gli uffici doganali alla partenza, al passaggio e all’arrivo delle merci.

O

  • Operatore economico autorizzato (OEA)

    È lo status mediante il quale un’azienda stipula un accordo di partenariato con la dogana. L’azienda ottiene, sul piano internazionale, il riconoscimento dello status di impresa affidabile rispetto ad altre imprese. L’OEA usufruisce di diverse facilitazioni doganali.

P

  • Perfezionamento

    Il regime speciale del perfezionamento (attivo o passivo) permette a un’azienda di importare o esportare temporaneamente dei prodotti destinati a una lavorazione, una trasformazione o una riparazione.

R

  • Regimi speciali

    I regimi speciali permettono di importare nell’Unione europea (UE) delle merci di provenienza extracomunitaria con sospensione dei dazi, dell’IVA e delle misure di politica commerciale, al fine di stoccarle, utilizzarle o trasformarle prima di riesportarle fuori dal territorio della UE o di immetterle sul mercato europeo. Oltre al transito, i regimi speciali sono cinque: ammissione temporanea, uso finale, deposito doganale e zone franche, perfezionamento attivo e perfezionamento passivo.

S

  • Sdoganamento centralizzato

    Previsto dall’articolo 179 del CDU, lo sdoganamento centralizzato permette la dissociazione dei flussi fisici e dei flussi documentali delle merci (import/export). La dichiarazione di una merce può essere effettuata in un ufficio (Ufficio di dichiarazione) e presentata in un altro ufficio (Ufficio di presentazione).

T

  • IVA

    Tutte le merci, una volta importate, sono soggette a IVA. Questa imposta viene calcolata sulla base imponibile dell’IVA e il suo tasso corrisponde al tasso del paese d’importazione. L’IVA può essere ridotta per alcune categorie di prodotti o sospesa o autoliquidata per alcune imprese.

U

  • Unione doganale

    Fusione di due o più territori doganali, con conseguente: (art. XXIV del GATT e art. 23 del Trattato CE)

    • eliminazione dei dazi e delle imposte equivalenti tra i membri dell’unione;
    • introduzione di una tariffa doganale comune e di regole comuni in materia commerciale per gli scambi commerciali essenziali con i paesi non membri dell’unione.

V

  • Valore in dogana

    È il valore di base utilizzato, nelle operazioni di import/export, per calcolare le imposte e i diritti relativi alla transazione (dazi, IVA, diritto antidumping, ecc.). Per le importazioni nella UE, il valore in dogana corrisponde al valore della merce al momento del suo ingresso in territorio comunitario. Per le esportazioni, il valore in dogana corrisponde al valore della merce al momento della sua uscita dal territorio comunitario.


  • Valore statistico

    Come indica il nome, si tratta di un valore che serve a fini statistici per le dogane europee. Per le importazioni, si tratta del valore della merce al momento del suo ingresso al valico frontaliero del paese di importazione. Supponiamo, per esempio, che una merce venga importata in Germania attraverso il porto di Anversa in Belgio. Il valore statistico sarà il valore della merce al momento della sua entrata alla frontiera tra Belgio e Germania. Per le esportazioni, il valore statistico sarà quello corrispondente al valico di uscita dal territorio.

    Di conseguenza, valore e valore statistico possono coincidere quando una merce viene sdoganata direttamente nell’ufficio doganale di entrata del paese di importazione.

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