FAQ

Al momento dello scambio (cessione, acquisto o trasferimento) delle merci con un paese terzo, queste merci devono essere dichiarate alla dogana. In Europa, le autorità doganali vi consegnano un giustificativo di queste operazioni (EU, EX, IM).

In Svizzera, i giustificativi sono «Decisione di imposizione elettronica all’esportazione (IMe)» per le esportazioni e «Decisione di imposizione elettronica dazio (IMDe)» e «Decisione di imposizione elettronica IVA (IMIe)» per le importazioni.

All’esportazione, vale a dire dal vostro paese verso un paese terzo, vi permette di giustificare l’esenzione da IVA nel vostro paese.

All’importazione, vi permette di giustificare il pagamento dei dazi e dell’IVA nel vostro paese (nel caso dell’acquisto di beni, l’IVA doganale è deducibile).

  1. Se «cedete» i vostri prodotti all’estero, siete «esportatori». Di conseguenza, voi emettete una fattura senza IVA, noi dichiariamo i vostri prodotti alla dogana, voi ottenete il vostro giustificativo «EU» o «EX» «IMe all’esportazione» convalidato dalle autorità doganali.
  2. Se «acquistate» i vostri prodotti all’estero, siete «importatori». Di conseguenza, il vostro fornitore emette una fattura senza IVA, noi dichiariamo i vostri prodotti alla dogana, sempre noi vi rifatturiamo le imposte e i diritti dovuti (IVA, dazi, ecc.), voi ottenete il vostro giustificativo «EU» o «EX» «IMDe e IMIe» convalidato dalle autorità doganali.

In entrambi i casi, i giustificativi convalidati dalle autorità doganali sono documenti che devono essere obbligatoriamente conservati nella vostra contabilità ed essere presentati alla prima richiesta da parte delle autorità doganali e fiscali.

Notate, infine, che per ogni operazione in cui siete coinvolti in Europa, sia come esportatori sia come importatori, il vostro numero EORI e la vostra partita IVA intracomunitaria sono identificativi indispensabili per la redazione delle dichiarazioni doganali. In Svizzera…

Una volta convalidata la dichiarazione doganale da parte delle autorità doganali, le vostre merci vengono considerate «importate».

A questo punto le imposte e i diritti (dazi, IVA, ecc.) sono esigibili.

Queste imposte e questi diritti sono generalmente dovuti dall’azienda che acquista le merci (l’importatore).

Nella sua qualità di rappresentante doganale registrato, TDX dichiara le vostre merci alle autorità doganali e di conseguenza garantisce il pagamento delle imposte e dei diritti amministrativi.

In Svizzera, se siete titolari di un conto doganale (conto PCD, procedura accentrata di conteggio dell’Amministrazione federale delle dogane) e ci comunicate il relativo numero, le imposte e i diritti vi saranno fatturati direttamente dalla dogana. In caso contrario, mettiamo a disposizione il nostro conto PCD e vi fatturiamo le imposte e i diritti esigibili, oltre alle spese da noi sostenute per l’utilizzo del conto PCD.

Sì, anche queste merci devono essere dichiarate.

Il fatto di dichiararle non significa che il destinatario le debba pagare. Si tratta semplicemente di comunicare alla dogana il valore delle merci. In alcuni casi, su questi prodotti sono tuttavia esigibili i diritti e le imposte.

In tal caso, potete emettere una «fattura proforma senza IVA», nella quale deve essere obbligatoriamente indicato che le merci spedite non hanno «valore commerciale» insieme alla causale «campioni gratuiti, reso gratuito, ecc.».

Ecco un esempio per i campioni: «Campioni gratuiti, senza valore commerciale.»

Verrà quindi redatto un giustificativo doganale nel quale sarà precisato che non si tratta di una cessione.

In Europa:

  • Se avete esportato verso un paese dell’AELS (es., la Svizzera), riceverete un «EU-A».
  • Se avete esportato verso un paese terzo (es., Stati Uniti, Cina, ecc.), riceverete un «EX-A».

In Svizzera, riceverete una «IMe all’esportazione»

Questo giustificativo deve essere conservato nella contabilità. Potrebbe esservi richiesto per giustificare l’esenzione dall’IVA per le merci da voi cedute all’estero, o viceversa per giustificare il pagamento di diritti e imposte sulle merci acquistate all’estero.

Si, dovrete pagare le imposte se:

Non siete in grado di fornirci il giustificativo «EU-A» o «IMe all’esportazione» relativo all’esportazione iniziale dei vostri prodotti.

No, potete beneficiare di una reimportazione in franchigia se:

  • Siete in grado di fornirci il giustificativo «EU-A» o «IMe all’esportazione» relativo all’esportazione iniziale dei vostri prodotti.
  • Per una reimportazione in Francia, dovete trasmetterci l’indirizzo del vostro centro d’imposta.
  • Le merci vengono restituite nelle condizioni originali e non hanno subito alcuna trasformazione.
  • Voi ci confermate per iscritto il motivo della restituzione e i quantitativi restituiti.

Potremo utilizzare sia una fattura proforma (se il vostro cliente ne emette una), sia la fattura emessa per l’esportazione iniziale.

In ogni caso, bisogna poter identificare chiaramente i prodotti restituiti. La dogana può rifiutare la reimportazione in franchigia di diritti e imposte, se la documentazione trasmessa non permette di stabilire con certezza che le merci restituite sono quelle inizialmente esportate.

In Svizzera, quando la dichiarazione doganale d’importazione (DDI) viene accettata dall’ufficio doganale, la dogana svizzera rilascia delle decisioni di imposizione elettronica (IMe).

Per ogni dichiarazione doganale, vengono sempre rilasciate due IMe:

  • una per i dazi e le altre imposte doganali, chiamata «Decisione di imposizione elettronica dazio (IMDe)»;
  • l’altra per l’IVA, chiamata «Decisione di imposizione elettronica IVA (IMIe)».

Se intendete contestare una IMe, avete il diritto di farlo. In tal caso, non esitate a contattarci molto rapidamente, perché il termine legale per rettificare una IMe rilasciata dall’Amministrazione federale delle dogane è di 60 giorni solari a partire dalla data del rilascio.

Una volta superato questo termine, non sarà più possibile inoltrare alcun ricorso e tutte le domande di rettifica, anche se giustificate, saranno rigettate dall’Amministrazione federale delle dogane.

La scelta di un ufficio di entrata/uscita sul vostro tragitto vi permetterà di guadagnare tempo e di risparmiare sulle spese di viaggio.

Il mezzo di trasporto (camion, veicolo privato, veicolo commerciale al di sotto di 3,5 t), il tipo di prodotti dichiarati, gli orari di apertura dell’ufficio, ecc. sono tutti criteri di cui tenere conto. TDX vi consiglierà sempre la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

Ad eccezione delle infrastrutture doganali locali, nessuna! Le nostre soluzioni sono concepite per semplificarvi al massimo la vita.

TDX ha rappresentanze in tutta la Svizzera: ogni agenzia lavora allo stesso modo e in perfetta sinergia. Potete inviare tutte le vostre richieste a un’unica agenzia e avere così un interlocutore unico, indipendentemente da dove vengono presentate le merci.

Abbiamo una soluzione anche per questo genere di trasporti, con un transito senza sdoganamento. Grazie alle nostre ubicazioni strategiche in tutto il territorio svizzero, non sarà per voi un problema entrare e uscire dalla Svizzera.

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In Svizzera, i giustificativi sono «Decisione di imposizione elettronica all’esportazione (IMe)» per le esportazioni e «Decisione di imposizione elettronica dazio (IMDe)» e «Decisione di imposizione elettronica IVA (IMIe)» per le importazioni.

All’esportazione, vale a dire dal vostro paese verso un paese terzo, vi permette di giustificare l’esenzione da IVA nel vostro paese.

All’importazione, vi permette di giustificare il pagamento dei dazi e dell’IVA nel vostro paese (nel caso dell’acquisto di beni, l’IVA doganale è deducibile).

  1. Se «cedete» i vostri prodotti all’estero, siete «esportatori». Di conseguenza, voi emettete una fattura senza IVA, noi dichiariamo i vostri prodotti alla dogana, voi ottenete il vostro giustificativo «EU» o «EX» «IMe all’esportazione» convalidato dalle autorità doganali.
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Queste imposte e questi diritti sono generalmente dovuti dall’azienda che acquista le merci (l’importatore).

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In tal caso, potete emettere una «fattura proforma senza IVA», nella quale deve essere obbligatoriamente indicato che le merci spedite non hanno «valore commerciale» insieme alla causale «campioni gratuiti, reso gratuito, ecc.».

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Verrà quindi redatto un giustificativo doganale nel quale sarà precisato che non si tratta di una cessione.

In Europa:

  • Se avete esportato verso un paese dell’AELS (es., la Svizzera), riceverete un «EU-A».
  • Se avete esportato verso un paese terzo (es., Stati Uniti, Cina, ecc.), riceverete un «EX-A».

In Svizzera, riceverete una «IMe all’esportazione»

Questo giustificativo deve essere conservato nella contabilità. Potrebbe esservi richiesto per giustificare l’esenzione dall’IVA per le merci da voi cedute all’estero, o viceversa per giustificare il pagamento di diritti e imposte sulle merci acquistate all’estero.

Si, dovrete pagare le imposte se:

Non siete in grado di fornirci il giustificativo «EU-A» o «IMe all’esportazione» relativo all’esportazione iniziale dei vostri prodotti.

No, potete beneficiare di una reimportazione in franchigia se:

  • Siete in grado di fornirci il giustificativo «EU-A» o «IMe all’esportazione» relativo all’esportazione iniziale dei vostri prodotti.
  • Per una reimportazione in Francia, dovete trasmetterci l’indirizzo del vostro centro d’imposta.
  • Le merci vengono restituite nelle condizioni originali e non hanno subito alcuna trasformazione.
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Potremo utilizzare sia una fattura proforma (se il vostro cliente ne emette una), sia la fattura emessa per l’esportazione iniziale.

In ogni caso, bisogna poter identificare chiaramente i prodotti restituiti. La dogana può rifiutare la reimportazione in franchigia di diritti e imposte, se la documentazione trasmessa non permette di stabilire con certezza che le merci restituite sono quelle inizialmente esportate.

In Svizzera, quando la dichiarazione doganale d’importazione (DDI) viene accettata dall’ufficio doganale, la dogana svizzera rilascia delle decisioni di imposizione elettronica (IMe).

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Se intendete contestare una IMe, avete il diritto di farlo. In tal caso, non esitate a contattarci molto rapidamente, perché il termine legale per rettificare una IMe rilasciata dall’Amministrazione federale delle dogane è di 60 giorni solari a partire dalla data del rilascio.

Una volta superato questo termine, non sarà più possibile inoltrare alcun ricorso e tutte le domande di rettifica, anche se giustificate, saranno rigettate dall’Amministrazione federale delle dogane.

La scelta di un ufficio di entrata/uscita sul vostro tragitto vi permetterà di guadagnare tempo e di risparmiare sulle spese di viaggio.

Il mezzo di trasporto (camion, veicolo privato, veicolo commerciale al di sotto di 3,5 t), il tipo di prodotti dichiarati, gli orari di apertura dell’ufficio, ecc. sono tutti criteri di cui tenere conto. TDX vi consiglierà sempre la soluzione più adatta alle vostre esigenze.

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All’esportazione, vale a dire dal vostro paese verso un paese terzo, vi permette di giustificare l’esenzione da IVA nel vostro paese.

All’importazione, vi permette di giustificare il pagamento dei dazi e dell’IVA nel vostro paese (nel caso dell’acquisto di beni, l’IVA doganale è deducibile).

  1. Se «cedete» i vostri prodotti all’estero, siete «esportatori». Di conseguenza, voi emettete una fattura senza IVA, noi dichiariamo i vostri prodotti alla dogana, voi ottenete il vostro giustificativo «EU» o «EX» «IMe all’esportazione» convalidato dalle autorità doganali.
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Sì, anche queste merci devono essere dichiarate.

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In tal caso, potete emettere una «fattura proforma senza IVA», nella quale deve essere obbligatoriamente indicato che le merci spedite non hanno «valore commerciale» insieme alla causale «campioni gratuiti, reso gratuito, ecc.».

Ecco un esempio per i campioni: «Campioni gratuiti, senza valore commerciale.»

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In Europa:

  • Se avete esportato verso un paese dell’AELS (es., la Svizzera), riceverete un «EU-A».
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In Svizzera, riceverete una «IMe all’esportazione»

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Per ogni dichiarazione doganale, vengono sempre rilasciate due IMe:

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Se intendete contestare una IMe, avete il diritto di farlo. In tal caso, non esitate a contattarci molto rapidamente, perché il termine legale per rettificare una IMe rilasciata dall’Amministrazione federale delle dogane è di 60 giorni solari a partire dalla data del rilascio.

Una volta superato questo termine, non sarà più possibile inoltrare alcun ricorso e tutte le domande di rettifica, anche se giustificate, saranno rigettate dall’Amministrazione federale delle dogane.

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